Gruppi elettrogeni nuovi - gruppo elettrogeno nuovo

Gruppi elettrogeni
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Normativa di interesse: Sicurezza

Per ciò che concerne la sicurezza si devono considerare i seguenti documenti legislativi:
D.P.R. 27 Aprile 1955, n. 547 - "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".
D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 - "Obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori".
Legge 18 ottobre 1977, n. 791 - "Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee (n° 73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione".
Circolare Ministro dell' Interno 31 agosto 1978, n. 31 - "Norme di sicurezza per installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice".
Legge 5 marzo 1990, n. 46 - "Norme per la sicurezza degli impianti".
Lettera circolare Ministero dell' Interno del 28 luglio 1990 n. 13148/4188 - "Gruppi di cogenerazione costituiti da motore a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice. Criteri per la concessione di deroghe".
Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277 - "Attuazione delle direttive 80/1107/CEE, 82/605/CEE, 83/477/CEE, 86/188/CEE e 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 legge 30 luglio 1990, n. 212".
D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 - "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46 in materia di sicurezza degli impianti".
Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 - "Attuazione delle direttive 89/391 /CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".
D.P.R. 24 agosto 1996 n. 459 - "Attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368,93/44 e 93/68 concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relativi alle macchine."
Circolare del Ministero dell'Interno del luglio 2003 n. 12 - "Modifiche ed integrazioni alla circolare n°31 MI.SA. del 31 agosto 1978 recante "Norme di sicurezza per installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o macchina operatrice".
Nel caso della generazione di energia elettrica mediante gruppo elettrogeno il testo di riferimento principale è rappresentato dalla Circolare Ministero dell'Interno n. 31 del 31 agosto 1978 e successive modificazioni, meglio nota come circolare MI.SA. 31/78. Essa si propone di affrontare le proble­matiche di sicurezza per quanto riguarda il rischio di incendio e di esplo­sione intrinseco negli impianti di generazione energia.

La circolare definisce:
Gruppo: è il complesso derivante dall'accoppiamento di un motore a com­bustione interna o turbine a gas con un generatore di energia elettrica o macchina operatrice.
Questa definizione è molto ampia, viene fornita dalla sopraccitata circolare ministeriale e definisce una famiglia di macchine composte da un apparato motore collegato meccanicamente ad un apparato utilizzatore. Questo ulti­mo può essere una macchina operatrice che preleva energia meccanica dall' albero di trasmissione dell'apparato motore e la converte in un'altra fonte di energia (ad esempio una turbopompa che fornisce energia ad un fluido, oppure un generatore che produce energia elettrica).
Gruppo elettrogeno: è il complesso formato da un generatore di energia elettrica mosso da un motore a combustione interna o turbina a gas.
Si tratta di un sottoinsieme della famiglia di macchine definita come grup­po, in particolare si tratta di quelle aventi come apparato utilizzare un gene­ratore di energia elettrica che, a lato pratico, si traduce nell'utilizzo di gene­ratori in corrente continua o alternata di tipo sincrono o asincrono.
Gruppo elettrogeno con recupero di calore: gruppo elettrogeno munito di dispositivo per il recupero e l'utilizzazione dell'energia termica dissipata. Normalmente questo tipo di impianto fa parte dei cosiddetti impianti di cogenerazione, nei quali parallelamente alla principale produzione di ener­gia elettrica, viene recuperata dell'energia che andrebbe irrimediabilmente perduta (pensiamo al calore presente nei soli gas di scarico di un motore diesel) e riutilizzata per fornire calore a determinate utenze (ad esempio riscaldamento dell'acqua con conseguente risparmio nell'utilizzo di una specifica caldaia).

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Indice Generale

Capitolo 1 - I GRUPPI ELETTROGENI : NORMATIVA DI INTERESSE

  1. Ambiente: impatto ambientale del gruppo elettrogeno in termini di emissioni in atmosfera, emissioni di rumore ed elettromagnetiche
  2. Sicurezza: prevenzione degli infortuni e la tutela delle persone direttamente o indirettamente in contatto con il gruppo elettrogeno;
  3. Normative tecniche: riguardanti l'esercizio del gruppo elettrogeno.
  4. Adempimenti burocratici: le richieste, le documentazioni, le pratiche correlate alle categorie di cui sopra oltre che a specifiche di carattere fiscale e tributario

Capitolo 2 - IL GRUPPO ELETTROGENO: CARATTERISTICHE GENERALI

  1. Il gruppo elettrogeno, è l'interconnessione di un motore e di un generatore di energia elettrica. Tuttavia il sistema necessario a rendere questo gruppo effettivamente utilizzabile in applicazioni reali è più complesso. La definizione più ampia data dalla norma CEI 11-20, ci permette di considerare il gruppo elettrogeno come un sistema di produzione di energia, ossia un complesso costituito da tre apparati fondamentali: apparato motore; apparato generatore; quadri di comando e controllo.
  2. Principio di funzionamento di un gruppo elettrogeno

CAPITOLO 3 - IMPLEMENTAZIONE DI UN GRUPPO ELETTROGENO

Un gruppo elettrogeno viene solitamente inserito all'interno di un impianto civile o industriale per conseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

    • produzione di energia elettrica in servizio continuo;
    • produzione di energia elettrica in servizio di emergenza;
    • assorbimento di picchi di consumo.


  1. Produzione energia in servizio continuo
  2. Servizio di sicurezza e di riserva (emergenza)
  3. Assorbimento di picchi di consumo (peak shaving)
  4. Impianti di parallelo

CAPITOLO 4 - DEFINIZIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE

Verranno ora analizzate le implicazioni impiantistiche le prescrizioni della norma CEI 1 1-20. Nel caso di parallelo con la rete pubblica, è necessario integrare il dispositivo normativo con le prescrizioni tecniche del distributore e in particolare con le seguenti disposizioni ENEL:
DK5600 "Criteri di allacciamento di clienti alla rete MT della distribuzione";
DK5740 "Criteri di allacciamento di impianti di produzione alla rete MT di Enel distribuzione";
DK5940"Criteri di allacciamento di impianti di autoproduzione alla rete BT di Enel distribuzione".

  1. Obiettivi
  2. Criteri di allacciamento alle reti
  3. Sezioni di un impianto di produzione energia
  4. Accorgimenti e prescrizioni aggiuntive
  5. Criteri di protezione
  6. Protezioni del gruppo elettrogeno
  7. Criteri di sicurezza