Normativa di interesse: Adempimenti burocratici
Adempimenti burocratici
Al fine degli adempimenti burocratici si devono considerare i seguenti provvedimenti legislativi:
Legge 9 gennaio 1991, n.9
"Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali."
Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.. 504
"Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative."
Legge 15 marzo 1997, n. 59
"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti agli enti loca-li, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa "
D. P.R. 11 febbraio 1998, n. 53
"Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali a norma dell'articolo 20, comma 8, della Legge n°59 del 15 marzo 1997"
D.P.R. 31 marzo 1998, n. 112
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
d agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59"
Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79
"Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica."
Sulla base del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 sul riassetto del settore elettrico, vengono introdotte altre definizioni che trovano impiego nel settore dei gruppi elettrogeni. In particolare merita citare quella riguardante la figura dell'autoproduttore, inteso come la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante.
La sovrapproduzione può essere ceduta (con rimunerazione) alla rete elettrica nazionale.
Gli autoproduttori quindi sono imprese che affiancano all'attività principale, il loro core business aziendale, anche la produzione di energia elettrica.
Autorizzazioni
Le autorizzazione da ottenere per l'installazione e l'esercizio dei gruppi elettrogeni sono:
- Autorizzazione per il Certificato Prevenzione Incendi (da ottenersi per ogni gruppo di produzione di energia elettrica con motore endotermico di potenza complessiva superiore a 25 Kw da parte dei Vigili del Fuoco in quanto rientra al punto 64 del DM 16.2.1982).
- Autorizzazione da richiedere alla Provincia ai sensi del Decreto Legge n°112/98 per tutti i gruppi elettrogeni funzionanti in continuo con potenza termica nominale superiore a 1 MW per quelli a benzina o gasolio e 3 MW per quelli a metano o GPL e se non rientranti nella categoria di inquina-mento atmosferico poco significativo ai sensi del D.P.R. 203/1988 .
Vanno anche effettuate le dichiarazioni riguardanti l'impatto acustico e le emissioni in atmosfera a:
- Comune territorialmente interessato;
- ARPA ( Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente competente per territorio;
- A.S.L.
Di altrettanta importanza sono gli adempimenti fiscali e tributari connessi alla produzione di energia elettrica.
Il regime fiscale dell'imposta sui consumi di energia elettrica è attualmente disciplinato dal Titolo II del Decreto Legislativo n°504 del 26 ottobre 1995 "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sul-la produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative".
Tutti i gruppi elettrogeni di lavoro con potenza superiore ad 1 kW devono essere denunciati all' U.T.F. ( Ufficio tecnico di Finanza competente per territorio), prima del loro utilizzo (D. L. 26 ottobre 1995, n. 504).
Tutti i gruppi elettrogeni di soccorso con potenza complessiva superiore 200 kW devono essere denunciati all' U.T.F., prima del loro utilizzo (D. L. 26 ottobre 1995, n. 504)
Ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 1 I febbraio 1998, n. 53, non sono soggetti ad autorizzazione ma solo a comunicazione:
- l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti di continuo con potenza termica non superiore a 3 MW se alimentati a metano o GPL;
- l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti di continuo con potenza termica non superiore a 1 MW se alimentati a benzina o gasolio;
- l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti di continuo, se determinanti inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi del D.P.R. 203/1988;
- l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica di soccorso.
Per il funzionamento in parallelo ( di qualsiasi tipo ) con la Rete pubblica è necessario rispettare i criteri e le disposizioni stabilite dalle direttive emesse dall'Enel e precisamente i già citati documenti DK 5740 e DK 5940.
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Indice Generale
Capitolo 1 - I GRUPPI ELETTROGENI : NORMATIVA DI INTERESSE
- Ambiente: impatto ambientale del gruppo elettrogeno in termini di emissioni in atmosfera, emissioni di rumore ed elettromagnetiche
- Sicurezza: prevenzione degli infortuni e la tutela delle persone direttamente o indirettamente in contatto con il gruppo elettrogeno;
- Normative tecniche: riguardanti l'esercizio del gruppo elettrogeno.
- Adempimenti burocratici: le richieste, le documentazioni, le pratiche correlate alle categorie di cui sopra oltre che a specifiche di carattere fiscale e tributario
Capitolo 2 - IL GRUPPO ELETTROGENO:
CARATTERISTICHE GENERALI
- Il gruppo elettrogeno, è l'interconnessione di un motore e di un generatore di energia elettrica. Tuttavia il sistema necessario a rendere questo gruppo effettivamente utilizzabile in applicazioni reali è più complesso. La definizione più ampia data dalla norma CEI 11-20, ci permette di considerare il gruppo elettrogeno come un sistema di produzione di energia, ossia un complesso costituito da tre apparati fondamentali: apparato motore; apparato generatore; quadri di comando e controllo.
- Principio di funzionamento di un gruppo elettrogeno
CAPITOLO 3 - IMPLEMENTAZIONE DI UN GRUPPO ELETTROGENO
Un gruppo elettrogeno viene solitamente inserito all'interno di un impianto civile o industriale per conseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
- produzione di energia elettrica in servizio continuo;
- produzione di energia elettrica in servizio di emergenza;
- assorbimento di picchi di consumo.
- Produzione energia in servizio continuo
- Servizio di sicurezza e di riserva (emergenza)
- Assorbimento di picchi di consumo (peak shaving)
- Impianti di parallelo
CAPITOLO 4 - DEFINIZIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE
Verranno ora analizzate le implicazioni impiantistiche le prescrizioni della norma CEI 1 1-20. Nel caso di parallelo con la rete pubblica, è necessario integrare il dispositivo normativo con le prescrizioni tecniche del distributore e in particolare con le seguenti disposizioni ENEL:
DK5600 "Criteri di allacciamento di clienti alla rete MT della distribuzione";
DK5740 "Criteri di allacciamento di impianti di produzione alla rete MT di Enel distribuzione";
DK5940"Criteri di allacciamento di impianti di autoproduzione alla rete BT di Enel distribuzione".
- Obiettivi
- Criteri di allacciamento alle reti
- Sezioni di un impianto di produzione energia
- Accorgimenti e prescrizioni aggiuntive
- Criteri di protezione
- Protezioni del gruppo elettrogeno
- Criteri di sicurezza
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